IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi piu' alti degli studi. 2. Nel rispetto del pluralismo delle competenze istituzionali e nell'ambito della programmazione nazionale e dei relativi strumenti attuativi la regione persegue la detta finalita' in collaborazione con le universita', gli istituti di istruzione superiore le accademie di Belle Arti e con soggetti pubblici e privati.