IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  In  attuazione  degli  articoli  3 e 34 della Costituzione, la
presente legge detta norme  per  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine
economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini
nell'accesso   all'istruzione   superiore   e,  in  particolare,  per
consentire ai capaci e  meritevoli,  anche  se  privi  di  mezzi,  di
raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
   2.  Nel  rispetto  del pluralismo delle competenze istituzionali e
nell'ambito della programmazione nazionale e dei  relativi  strumenti
attuativi  la  regione  persegue la detta finalita' in collaborazione
con le universita', gli istituti di istruzione superiore le accademie
di Belle Arti e con soggetti pubblici e privati.